Ordinanza di divieto di balneazione

Il provvedimento esteso a tutti i corsi d'acqyua superficiali del Comune di Cumingnano sul Naviglio

Data:

13 luglio 2026

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Descrizione

Nel territorio comunale sono presenti numerosi corsi d'acqua, naturali e artificiali, appartenenti al reticolo idrico principale, minore e consortile, tra cui navigli, canali, rogge, colatori e fossi.

Questi corsi d'acqua non sono destinati alla balneazione, non sono sottoposti ai controlli previsti per le acque di balneazione e non dispongono di servizi di sorveglianza o di salvataggio.

Inoltre, possono presentare caratteristiche che rendono particolarmente pericoloso l'ingresso in acqua, quali:

  • correnti anche molto forti o improvvise;
  • profondità variabili e difficili da valutare;
  • sponde ripide o di difficile risalita;
  • fondali irregolari e non controllati;
  • presenza di paratoie, opere idrauliche, sifoni, salti d'acqua e altri manufatti che possono costituire un grave pericolo.

L'immersione volontaria in questi corsi d'acqua può quindi mettere seriamente a rischio l'incolumità delle persone.

Disposizioni dell'ordianza dell'11 luglio 2026

Art. 1 – Divieto di balneazione

È vietata la balneazione in tutti i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, presenti nel territorio del Comune di Cumignano sul Naviglio.

Il divieto si applica a tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, al reticolo idrico minore e al reticolo idrico consortile, compresi navigli, canali, rogge, colatori, fossi e ogni altro corso d'acqua comunque denominato.

Art. 2 – Attività vietate

Per balneazione si intende qualsiasi immersione volontaria, anche solo parziale, del corpo nell'acqua per fare il bagno, nuotare o svolgere attività analoghe.

Sono inoltre vietati i tuffi e qualsiasi altra attività ricreativa che comporti l'ingresso volontario nell'acqua.

Art. 3 – Esclusioni

Il presente divieto non si applica:

  • alle attività di soccorso e di protezione civile;
  • alle attività svolte dalle Forze di polizia e dagli organi di vigilanza;
  • agli interventi di gestione, manutenzione, controllo e messa in sicurezza dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche;
  • alle attività espressamente autorizzate dagli enti competenti e svolte nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Finalità dell'ordinanza

L'ordinanza ha lo scopo di tutelare la sicurezza delle persone, prevenendo incidenti in corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche e per la loro funzione idraulica e irrigua, non sono idonei alla balneazione.

Allegati

A cura di

Ufficio Segreteria

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Pagina aggiornata il 13/07/2026