Nel territorio comunale sono presenti numerosi corsi d'acqua, naturali e artificiali, appartenenti al reticolo idrico principale, minore e consortile, tra cui navigli, canali, rogge, colatori e fossi.
Questi corsi d'acqua non sono destinati alla balneazione, non sono sottoposti ai controlli previsti per le acque di balneazione e non dispongono di servizi di sorveglianza o di salvataggio.
Inoltre, possono presentare caratteristiche che rendono particolarmente pericoloso l'ingresso in acqua, quali:
- correnti anche molto forti o improvvise;
- profondità variabili e difficili da valutare;
- sponde ripide o di difficile risalita;
- fondali irregolari e non controllati;
- presenza di paratoie, opere idrauliche, sifoni, salti d'acqua e altri manufatti che possono costituire un grave pericolo.
L'immersione volontaria in questi corsi d'acqua può quindi mettere seriamente a rischio l'incolumità delle persone.
Disposizioni dell'ordianza dell'11 luglio 2026
Art. 1 – Divieto di balneazione
È vietata la balneazione in tutti i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, presenti nel territorio del Comune di Cumignano sul Naviglio.
Il divieto si applica a tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, al reticolo idrico minore e al reticolo idrico consortile, compresi navigli, canali, rogge, colatori, fossi e ogni altro corso d'acqua comunque denominato.
Art. 2 – Attività vietate
Per balneazione si intende qualsiasi immersione volontaria, anche solo parziale, del corpo nell'acqua per fare il bagno, nuotare o svolgere attività analoghe.
Sono inoltre vietati i tuffi e qualsiasi altra attività ricreativa che comporti l'ingresso volontario nell'acqua.
Art. 3 – Esclusioni
Il presente divieto non si applica:
- alle attività di soccorso e di protezione civile;
- alle attività svolte dalle Forze di polizia e dagli organi di vigilanza;
- agli interventi di gestione, manutenzione, controllo e messa in sicurezza dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche;
- alle attività espressamente autorizzate dagli enti competenti e svolte nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
Finalità dell'ordinanza
L'ordinanza ha lo scopo di tutelare la sicurezza delle persone, prevenendo incidenti in corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche e per la loro funzione idraulica e irrigua, non sono idonei alla balneazione.